G.s. 2a A, B, C. De Lucia out fino a giugno, cinque gare a De Rosa - I AM CALCIO CASERTA

G.s. 2a A, B, C. De Lucia out fino a giugno, cinque gare a De Rosa

Gli Squalificati
Gli Squalificati
BeneventoSeconda Categoria

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., nelle sedute del 3 – 4 – 5 e 6/2/2020 in merito ai gironi A, B e C di Seconda Categoria:

GARA DEL 19/ 1/2020 POLISPORTIVA ARPAISE - SPORTING PAGO VEIANO 2011

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Polisportiva Arpaise con il quale la stessa ha chiesto la ripetizione della gara in oggetto; esperiti gli opportuni accertamenti sentiti a chiarimenti il DDG alla presenza del rappresentante AIA lo stesso confermava preliminarmente in modo integrale il referto di gara nella stessa sede dichiarava che:'' Preliminarmente confermo parola per parola il referto è il supplemento di referto di gara in epigrafe; preciso che dopo essere stato spintonato dal calciatore Giorgione Cosimo provvedevo all'espulsione e questi allora infieriva e minacciava di morte ed il proprio allenatore entrava nel tdg senza autorizzazione e con fare minaccioso e mi invitava a cambiare atteggiamento ed insieme ad alcuni calciatori mi minacciava di morte; a quel punto, non rilevando sussistenti le condizioni minime (...), stante l'assenza della forze dell'ordine, sospendevo la gara e mi dirigevo verso gli spogliatoi; giunto nei pressi della porta de di ingresso dello spogliatoio in seguito dai calciatori e dai dirigenti della squadra ospitante tentavo di chiudere la porta e questi continuavano nelle minacce mi accerchiavano e quasi mi impedivano l'accesso tant'è che ho dovuto spingere con forza la porta senza colpire alcuno''; rilevato che il referto di gara e il supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara sono fonte di prova privilegiata e che per contro la società reclamante non ha fornito prova sufficiente di quanto sostenuto all'interno del reclamo, PQM questo giudice sportivo territoriale delibera di rigettare il reclamo così come proposto di confermare quanto già riportato nel relativo C.U., ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

GARA DEL 2/ 2/2020 DURAZZANO 2018 - F.C. ROTONDI

Il Gst letto il referto arbitrale e il relativo supplemento, rileva che al minuto 3 del secondo tempo di gara, dopo aver concesso un calcio di rigore in favore della società Durazzano, il ddg è stato accerchiato dai calciatori della società Rotondi; che dopo la trasformazione del penalty il ddg è stato minacciato di morte dal dirigente della società Rotondi sig. Ferraro Rocco; che successivamente la società Rotondi ha abbandonato il tdg; che il ddg non è riuscito a riportare la squadra in campo e pertanto è stato costretto a sospendere definitivamente la gara; che a seguito del rientro negli spogliatoi il ddg è stato nuovamente minacciato di morte dal calciatore n. 10 della società Rotondi, Izzo Fiore; che successivamente il dirigente accompagnatore della società Rotondi, Rocco Ferrara, che aveva già minacciato il ddg, ha tentato di aggredirlo, non essendo riuscito nell'intento perché bloccato dai dirigenti del Durazzano; che ciò nondimeno i tesserati della società Rotondi hanno circondato lo spogliatoio del ddg, costringendolo a chiedere l'intervento dei CC per assicurare la sua incolumità; che accompagnato in caserma dai CC, il ddg ha fornito i chiarimenti richiesti, ma non ha sporto querela. PQM il Gst adotta i seguenti provvedimenti disciplinari: provvede come da separato provvedimento nei confronti del dirigente accompagnatore Rocco Ferraro e del calciatore Izzo Fiore; commina alla società Rotondi l'ammenda complessiva di euro 250 per la prima rinuncia, nonché per responsabilità oggettiva per il comportamento antisportivo dei propri tesserati; in applicazione dell'art. 53 co 2 NOIF e 10 CGS infligge alla società Rotondi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3, nonché un punto di penalizzazione; manda alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

GARA DEL 2/ 2/2020 REAL SANFELICIANA – VALLE

Il Gst letto il referto arbitrale e il relativo supplemento, rileva che al minuto 25 del primo tempo di gara il calciatore De Rosa Domenico, in forza alla società valle si avvicinava alla recinzione per polemizzare con i sostenitori locali, che ripetutamente avevano offeso la squadra dell'Usc Valle, profferendo parole offensive; che conseguentemente veniva aggredito e colpito dal calciatore De Lucia Giuseppe della società asd Real San Feliciana; che a seguito dell'aggressione il calciatore De Rosa Domenico si accasciava a terra lamentando forte dolore; che conseguentemente tutti i calciatori della squadra dell'Usc Valle decidevano di abbandonare il recinto di gioco e di rientrare negli spogliatoi; che anche dopo un successivo confronto con il capitano, la squadra confermava la decisione di non rientrare in campo e pertanto il ddg si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara; che al momento di lasciare l'impianto, il ddg veniva informato dal custode della struttura che gli ospiti avevano danneggiato gli spogliato i a loro assegnati, facendogli constatare alcuni danni. PQM il Gst adotta i seguenti provvedimenti disciplinari: provvede come da separato provvedimento nei confronti dei calciatori De Rosa Domenico e De Lucia Giuseppe; commina alla società asd Real San Feliciana l'ammenda complessiva di euro 200, per omessa richiesta della forza pubblica ed inoltre per intemperanze dei propri sostenitori che hanno provocato la reazione scomposta del calciatore De Rosa Domenico; commina alla società Usc Valle l'ammenda complessiva di euro 250 per la prima rinuncia, nonché per il danneggiamento degli spogliatoi, che sarà risarcito in caso di richiesta quantificata della società locale; in applicazione dell'art. 53 co 2 NOIF e 10 CGS infligge alla società Usc Valle la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3, nonché un punto di penalizzazione; infine, visto l'esposto della società Usc Valle pervenuto a mezzo pec in data 4.2.2020, essendo questo Gst Incompetente ai sensi dell'art. 65 co 1 lett a) CGS, manda alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

SOCIETÀ

AMMENDA, PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA:

Euro 250,00 F.C. ROTONDI

vedi delibera Euro

250,00 VALLE

vedi delibera

AMMENDA

Euro 200,00 REAL SANFELICIANA

vedi delibera

Euro 150,00 CLUB ATLETICO SAN GIORGIO

responsabilità oggettiva per comportamento scorretto, antisportivo e violento di un proprio tesserato, così qualificatosi, che tuttavia non è stato identificato dal ddg per esplicito rifiuto del dirigente accompagnatore Giordano Luigi e del capitano Russo Francesco.

Euro 60,00 RINASCITA ALVIGNANESE

accensione di fumogeni da parte della tifoseria locale

Euro 50,00 REAL BUONALBERGO 17

per aver lasciato aperto il cancello di accesso al tdg, così consentendo ad alcuni sostenitori di accedervi a fine gara; nonché per le cattive condizioni igieniche dello spogliatoio del ddg

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 2/2020 

CARUSONE SECONDINO (ATLETICO NUOVA PIGNATARO) 

CALCIATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE LUCA CRISTIAN (REAL BUONALBERGO 17)

dopo essere stato espulso dalla panchina, offendeva gravemente e ripetutamente il ddg e lo minacciava di aggressione

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VICARIO FRANCESCO (CLUB ATLETICO SAN GIORGIO)

MIELE BRUNO (REAL BUONALBERGO 17)

SALERNO ADOLFO (TREGLIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DERNA FABIO (CLUB ATLETICO SAN GIORGIO) 

GELOSO EMILIO (REAL PUGLIANELLO CALCIO)

RICCIO GIUSEPPE (CAIAZZO 2018)

COMPARE GIUSEPPE (F.C. ROTONDI)

CECERE DAVIDE (MITHRAEUM 2018)

MOTTA CESARE (MITHRAEUM 2018)

PULCINARO ANTONIO (POLISPORTIVA ARPAISE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 8/ 6/2020

DE LUCIA GIUSEPPE (REAL SANFELICIANA) 

al minuto 25 del primo tempo, colpiva con un pugno un giocatore della squadra avversaria che si era portato vicino alla recinzione per polemizzare con il pubblico locale che ripetutamente aveva offeso la sua squadra; a seguito dell'aggressione, il calciatore colpito si accasciava a terra, lamentando forti dolori ad un occhio. conseguentemente tutti i calciatori della società Valle decidevano di abbandonare il terreno di gioco

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE 

DE ROSA DOMENICO (VALLE)

a seguito di provocazione da parte della tifoseria locale, si avvicinava alla recinzione e rispondeva alla provocazione, offendendo il pubblico. questo comportamento provocava la reazione di un calciatore della squadra locale, che sarà parimenti sanzionato dal Gst e provocava inoltre gravi disordini che portavano infine alla sospensione della gara

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE 

RUSSO FRANCESCO (CLUB ATLETICO SAN GIORGIO) 

quale capitano della squadra veniva richiesto dal ddg di indicare il nominativo di un calciatore che presentatosi come squalificato alla precedente gara offendeva il ddg. rifiutava di fornire assistenza ed inoltre offendeva e minacciava il ddg

IZZO FIORE (F.C. ROTONDI)

per aver minacciato il ddg di morte (vedi delibera)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR) 

RUSSO EGIDIO (DRAGONESE CALCIO 2018) 

MAISTO GIACOMO (FRIGNANO)

GIALLONARDO VINCENZO (REAL BUONALBERGO 17)

CIARCIA ADRIANO (REAL SAN NICOLA MANFREDI)

LIMATA GIANLUCA (ANTONIO TEDINO)

PALUMBO MARIO (APICE CALCIO 1964)

LABATE LEONARDO (MITHRAEUM 2018)

BOVIO GIUSEPPE (POLISPORTIVA ARPAISE)

DI SORBO GIAN MARIA (RINASCITA ALVIGNANESE)

IZZO GIUSEPPE (VIRTUS CARANO A.S.D. 1962)

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Maurizio Morante